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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 Sito esterno E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020

Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o modifiche ai prospetti;”;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001 Sito esterno, sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa pesante, di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 380 del 2001 Sito esterno.”.
3.
Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

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