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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 Sito esterno E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020

Art. 11
1.
Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole
“dall'articolo 12,”
sono inserite le seguenti:
“attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:
“3 bis. Al momento della presentazione della SCIA è comunque rilasciata in via telematica una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della pratica e della documentazione allegata e che indica, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 18 bis della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, il termine entro il quale l’amministrazione è abilitata ad assumere gli atti di cui ai successivi commi 7 e 8.”.
3.
Nel comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole
“Entro i trenta giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“Entro il termine perentorio di trenta giorni”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
“6 bis. Se la realizzazione degli interventi soggetti a SCIA è subordinata all'acquisizione anche di un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal ricevimento, indice la conferenza di servizi semplificata, ai sensi degli articoli 14 Sito esterno, 14 bis Sito esterno, 14 ter Sito esterno, 14 quater Sito esterno e 14 quinquies, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunti i seguenti commi:
“8 bis. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal decorso del termine perentorio, di cui al comma 5, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase, di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi dello stesso, nonché di richiesta di conformazione del progetto inevasa; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
8 ter. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 adottati dopo la scadenza del termine, di cui al comma 5, ovvero dopo la scadenza dei termini per la conclusione della conferenza di servizi semplificata, di cui al comma 6 bis, sono inefficaci. Trascorsi tali termini, possono essere assunti i provvedimenti previsti dall’ articolo 21 nonies della medesima legge n. 241 del 1990 Sito esterno, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.

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