LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 


BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020
Art. 16
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Il
comma 2 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, è sostituito dal seguente:
“2 bis.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale, che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’
articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
.”.

