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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 Sito esterno E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020

Art. 2
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è aggiunto in fine il seguente periodo:
“I Comuni possono avvalersi di analoghe piattaforme telematiche già operative, aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quella regionale.”
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2013, è aggiunto il seguente:
“1 ter. Il sistema di cui al comma 1 consente di procedere automaticamente:
a) alla verifica di completezza delle pratiche edilizie presentate;
b) al rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione delle istanze edilizie di cui all’articolo 4, comma 4 bis;
c) alla indizione della conferenza di servizi semplificata in ogni caso in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA;
d) alla trasmissione della SCIA unica di cui all’articolo 14, comma 2 bis, alle amministrazioni interessate, affinché possano svolgere i controlli delle altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori;
e) alla certificazione in tutti i casi dell'avvenuta formazione del permesso di costruire per silenzio assenso e della decorrenza del termine perentorio per il controllo delle CILA e delle SCIA presentate.”.

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