LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020
Art. 23
Modifiche all’
articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
1.
Al
comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'
articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 ), le parole
“Assieme alla sanzione pecuniaria il”
sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli interventi per i quali è comminata la sanzione pecuniaria è corrisposto altresì il contributo di costruzione. Il”.
2.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:
“1 bis.
Le sanzioni previste dal comma 1 sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333,00 euro, qualora le opere non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma e dei prospetti, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico, risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione ridotta è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali.”.