LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020
Art. 28
Modifiche all’
articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Prima del
comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004 è inserito il seguente:
“01.
L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria, in tutti i casi in cui la stessa sia prevista dalla presente legge in luogo della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, comporta, ai soli fini edilizi, la piena regolarizzazione degli interventi sanzionati, producendo i medesimi effetti amministrativi che derivano dai titoli edilizi in sanatoria.”.