LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14
MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL'
ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis.
Il parere della Commissione è rilasciato:
a)
in caso di interventi soggetti a CILA o a SCIA, entro il termine di venticinque giorni dalla data di efficacia delle stesse;
b)
in caso di interventi soggetti a permesso di costruire, entro cinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio;
c)
in caso di convocazione della conferenza di servizi, entro il termine previsto dall’
art. 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990 .
2 ter.
Scaduti i termini di cui al comma 2 bis si prescinde dal parere della Commissione. I pareri rilasciati dopo la scadenza sono inefficaci, ai sensi dell’
articolo 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 .".