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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 14

MISURE URGENTI PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI, FAVORIRE GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE EDILIZIA CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALL' ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 Sito esterno E RECEPIRE LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 450 del 29 dicembre 2020

Art. 9
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai sensi dell’ articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 Sito esterno (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 Sito esterno, nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’ articolo 20, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nel territorio urbanizzato come definito, in base alla normativa regionale, nei piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.”.

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