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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Capo I
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 2
1.
All’ articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) la parola
“quaranta”
è sostituita dalla parola
“settanta”
.
Art. 3
1.
All’ articolo 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), le parole
“previsti al”
sono sostituite dalle parole
“previsti ai commi 1 e 2 del”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 bis, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne lavoratrici e imprenditrici.”.
Art. 4
1. Dopo l’ articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis
Interventi per la digitalizzazione delle imprese
1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager;
e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l’incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;
f) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.”.
Art. 5
Sospensione dell’applicazione dell’ articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017
1. È sospesa, in via straordinaria, l’applicazione dell’ articolo 22, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) in ordine al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.
Art. 6
1.
All’ articolo 45, comma 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021) il termine
“2020”
è sostituito dal termine
“2021”.
Art. 7
Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2020
1.
All’ articolo 7, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 1 (Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019) il termine
“31 dicembre 2020”
è sostituito con il termine
“31 maggio 2021”.

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