LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 448 del 29 gennaio 2021
Art. 1
(1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1.
Ai sensi dell’
articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1
e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
), è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
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2.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.