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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Coordinato30/07/2015
16. Testo Originale30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/01/2021

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 448 del 29 gennaio 2021

Art. 5
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla legge regionale n. 19 del 2017
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 21, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19 del 2017, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e bis) realizzare eventi, di ampia rilevanza istituzionale, finalizzati al dialogo interreligioso e alla pace fra i popoli.”.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 euro 500.000,00;
- esercizio 2022 euro 500.000,00;
- esercizio 2023 euro 500.000,00.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.

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