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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021) 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 11
Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea, a seguito delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del Covid 19 nazionali e regionali, la Regione è autorizzata a concedere, ai soggetti titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati dai comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo una tantum, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2021, da definirsi sulla base del numero di licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell’anno 2020.
2. Con apposito atto della Giunta regionale saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l’esercizio 2021, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.

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