LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 18
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1.
La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'
art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ).
2.
La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 100.000,00 per l’anno 2022, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.