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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5

INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 dicembre 2020 n. 8

Art. 1

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 15 dicembre 2020 n. 8)

Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata a concedere aiuti integrativi per il finanziamento di operazioni inserite in progetti di filiera, realizzati nell’ambito della Priorità P3 - "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, secondo le modalità e le condizioni previste dal Programma stesso.
2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito della Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” , del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.
3. All'erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

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