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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020

Art. 3
Regime delle opere e dei beni
1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell’ articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno per essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico.
2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, allo stesso concessionario è riconosciuto ai sensi dell’ articolo 12, comma 1-ter, lettera d), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. n. 1775 del 1933. La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell’assegnatario, salvo indennizzo.
3. Per i beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo del r.d. n. 1775 del 1933, ricompresi nella proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25, comma secondo e seguenti del r.d. n. 1775 del 1933, con corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all’ articolo 12, comma 1-ter, lett. n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esterno da parte dell’assegnatario.
4. Le opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.
5. Per i beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma 1, del r.d. n. 1775 del 1933 si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 11.
6. Le opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 passano in proprietà della Regione previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell’accertamento del regolare funzionamento.

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