LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 36
Disposizioni transitorie
1.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d’applicazione dell'
articolo 1, comma 1, del d.l. n. 507 del 1994 , trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:
a)
l’elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le opere in stato di regolare funzionamento;
b)
l’elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all’
articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006 ;
c)
l’elenco degli interventi necessari ai fini della sicurezza disposti dall’amministrazione competente a vigilare sulla stessa.Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi.
2.
Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d’atto in relazione alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce inadempimento ai sensi dell’articolo 19.
4.
A partire dal 2021 dovrà essere predisposto uno specifico Programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento relativamente a quelle di competenza regionale. Di tali visite dovrà essere redatto apposito rapporto.
5.
Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione prevista al comma 2 dell’articolo 35.
Art. 37
Norma finanziaria
1.
Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.
Art. 38
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:
a)
lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;
b)
il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 39
Disposizioni finali
1.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica trovano applicazione anche per i procedimenti di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell’
articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 .
2.
Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 3, sono riunite in un’unica concessione entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.
3.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle concessioni di acqua pubblica con costruzione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in quanto compatibili.
4.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di demanio idrico.
Art. 40
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.