LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Art. 2
Competenze
1.
L’amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali ai sensi della
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13(Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).