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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI

Art. 4
Ricognizione delle opere e dei beni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’ articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoe dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;
b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma secondo, del r.d. n. 1775 del 1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e) l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni nonché quelli da realizzare in previsione nell’ultimo quinquennio; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;
f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
h) il progetto di gestione dell’invaso, ai sensi dell’ articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno(Norme in materia ambientale);
i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell’energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito.
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 7.
3. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. In caso di rinuncia, tale rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.
4. Qualora sia rilevata la mancanza, l’incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.
5. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando l’azione risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.
6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al titolo II.
7. La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933.
8. Il concessionario uscente ha l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
9. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nella disponibilità e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, ivi compresi tutti gli adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena.
10. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l’incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l’interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall’amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
11. I beni diversi da quelli previsti all'articolo 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. n. 79 del 1999 Sito esternoe dalla presente legge.
12. Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di centottanta giorni.

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