LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
Art. 5
Derivazioni che interessano più Regioni
1.
Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell’
articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999 , le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insista la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2.
Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell’
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.