LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
CAPO II
Disposizioni specifiche
Art. 30
(modificato comma 2 da art. 21 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Assegnazione della concessione ad operatore economico
1.
Ai fini dell’assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell’
art. 12, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 79 del 1999 , rientrano nella definizione di operatore economico i soggetti elencati all’
articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 .
2.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara.
Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 31
Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato
1.
Ai fini dell’assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell’
articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del d.lgs. n. 79 del 1999 , il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all’assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.
2.
L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:
a)
all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
b)
all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.
3.
L’affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del
d.lgs. n. 175 del 2016 .
Art. 32
Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato
1.
Ai fini dell’assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell’
articolo 12, comma 1-bis, lettera c), del d.lgs. n. 79 del 1999 si applicano gli
articoli 179 e seguenti del d.lgs. n. 50 del 2016, come previsto dal medesimo articolo del
d.lgs. n. 79 del 1999 . Si applicano le disposizioni di cui al Capo I in quanto compatibili.