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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 aprile 2021 , n. 2

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 del 6 aprile 2021

Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dall’ articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità Regionale 2021)), nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 7, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della l.r. 29 luglio 2021, n. 9 l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 del presente articolo è ridotta di euro 1.273.000,00.

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