LEGGE REGIONALE 16 aprile 2021 , n. 3
INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 16 aprile 2021
Art. 2
Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 7 del 2020 e n. 18 del 2000.
1.
All’attuazione delle funzioni tornate in capo alla Regione Emilia-Romagna a seguito della cessazione delle attività dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data del 1° gennaio 2021 e previste all’
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 e all’
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.