LEGGE REGIONALE 16 aprile 2021 , n. 3
INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 16 aprile 2021
Art. 4
Inserimento dell’
articolo 5 bis della legge regionale n. 3 del 2016
1.
Dopo l’
articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell'
articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale a partecipare alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito “Fondazione”), istituita ai sensi dell’
articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
2.
La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
3.
La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
4.
La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
5.
La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6.
La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
7.
Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
8.
Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione. "