LEGGE REGIONALE 16 aprile 2021 , n. 3
INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 16 aprile 2021
Art. 6
Norma finanziaria
1.
Per l’esercizio finanziario 2021, agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per la partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di cui all’articolo 4, la Regione fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla
legge regionale n. 3 del 2016 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2.
Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dalla partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).