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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 10
1. All’ articolo 16 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole
“di cui all’articolo 7, comma 4”
, sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 7, comma 5”
;
b)
al comma 3, le parole
“trova altresì”
sono così modificate:
“, ridotta della metà, trova”
;
c)
al comma 3, lettera b), le parole
“di cui all'articolo 7, comma 3,”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all'articolo 7, comma 4,”
;
d)
al comma 4, sono inserite in principio le seguenti parole:
“Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 11 bis, della legge regionale n. 15 del 2013,”
;
e)
al comma 4 bis, le parole
“sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro”
sono sostituite con le seguenti:
“sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.

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