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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 16
1. All’ articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, è soppressa la parola
“perentorio”
;
b)
al comma 8, sono soppressi la parola
“perentorio”
ed il seguente periodo:
“Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.”
;
c)
al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”
;
d)
al comma 10, sono soppresse le parole
“Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal decorso del termine perentorio di cui al comma 8”
e le parole
“del procedimento”
sono sostituite con le seguenti:
“ordinari per l’effettuazione dei controlli”
;
e)
il comma 11 è soppresso;
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11 bis. Restano fermi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dello Sportello unico per assicurare la rispondenza delle opere realizzate alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella CILA, anche attraverso la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi secondo la normativa vigente.”.

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