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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 22
Radiazione d’ufficio per soggetti particolari
1. Fatte salve le procedure previste dall’ articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo Codice della strada), al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall’ articolo 51, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 Sito esterno, l’amministrazione regionale può chiedere al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione d'ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre 10 anni o a una società cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;
b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica o, per veicoli ultratrentennali, il pagamento della tassa fissa di circolazione relativo al triennio 2015-2017;
c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dalla perdita di possesso su dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di fermo amministrativo annotato dall’agente della riscossione;
d) il veicolo risulti non coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R. C. Auto).
2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1 non precludono la radiazione d’ufficio nei confronti di un soggetto defunto, di un soggetto irreperibile da oltre 10 anni, o di una società che dalle risultanze della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) risulti cessata o estinta.
3. L’amministrazione regionale procede ai controlli tramite il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e dell’archivio costituito ai sensi dell’ articolo 51, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge n. 124 del 2019 Sito esterno e pubblica i dati personali necessari all’identificazione dei mezzi, in particolare targa ed intestazione PRA, per i quali, a chiusura dei controlli, intende attivare la procedura di radiazione d’ufficio. La pubblicazione viene effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché ne viene data notizia sul portale istituzionale Finanze del sito ufficiale della Regione.
4. Gli interessati possono proporre opposizione all’avvio del procedimento, mediante la pubblicazione di cui al comma 3, per la cancellazione d'ufficio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT degli elenchi dei veicoli oggetto di cancellazione. Entro lo stesso termine gli interessati possono, altresì, richiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con domanda alla quale devono essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, oltre alle sanzioni e agli interessi legali. Non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l’applicazione della sanzione prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Sito esterno (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno) nella misura del 30% della tassa dovuta per l’intera annualità.
5. Nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d’ufficio ai sensi del comma 1.
6. L'opposizione e la richiesta di cui al comma 4 devono essere presentate all'ufficio dell’amministrazione regionale competente, mentre per l’istanza di cui al comma 5 resta ferma la possibilità di presentazione, oltre che al suddetto ufficio regionale, anche presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, da parte di chi ne abbia motivato interesse. L’ufficio regionale, esaminata la richiesta, provvede a dare riscontro nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine per motivate ragioni istruttorie.
7. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, l’amministrazione regionale redige l’elenco dei veicoli da radiare e lo trasmette al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli.

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