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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 6
1. All’ art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 “Disposizioni in materia di tributi regionali” sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), rientra nella situazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica.
2 ter. La disposizione del comma 2 bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 Sito esterno), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.”.

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