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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 7
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituita dalla seguente:
“a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;”.

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