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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 8
1. L’ articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Destinazione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del Fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale;
b) la restante quota è conferita al Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
2. Una percentuale massima del 20% del Fondo nazionale per la montagna può essere conferita al Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

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