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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni di adeguamento normativo
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1. Alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del terzo comma dell’art. 2 le parole
“con la procedura di cui all' articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.”
sono sostituite dalle parole:
“con la procedura di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali)”
;
b)
nel comma primo dell’art. 4 le parole
“le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.”
sono sostituite dalle parole
“le norme di cui alla legge regionale n. 29 del 1985.”.
Art. 4
1. Al comma 2 dell’articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
“b) alla programmazione degli interventi di cui agli articoli 167 comma 2 e 167 bis”
;
b)
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: 
“b bis) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali.”.
Art. 5
1. Il comma 1 dell’art.167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione stanzia distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’art.167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 è sostituita dalla seguente:
"a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;”.
3. Il comma 5 dell’art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture.”.
Art. 6
1. All’ art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 “Disposizioni in materia di tributi regionali” sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall' articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), rientra nella situazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica.
2 ter. La disposizione del comma 2 bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell' articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 Sito esterno), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.”.
Art. 7
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituita dalla seguente:
“a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;”.
Art. 8
1. L’ articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Destinazione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del Fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale;
b) la restante quota è conferita al Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
2. Una percentuale massima del 20% del Fondo nazionale per la montagna può essere conferita al Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.
Art. 9
1.
All’ articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno), le parole
“sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro”
sono sostituite con le seguenti:
“sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.
Art. 10
1. All’ articolo 16 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole
“di cui all’articolo 7, comma 4”
, sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 7, comma 5”
;
b)
al comma 3, le parole
“trova altresì”
sono così modificate:
“, ridotta della metà, trova”
;
c)
al comma 3, lettera b), le parole
“di cui all'articolo 7, comma 3,”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all'articolo 7, comma 4,”
;
d)
al comma 4, sono inserite in principio le seguenti parole:
“Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 11 bis, della legge regionale n. 15 del 2013,”
;
e)
al comma 4 bis, le parole
“sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro”
sono sostituite con le seguenti:
“sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.
Art. 11
1. All’ articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
“2 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.
Art. 12
1. All’ articolo 17 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, di cui all’ articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.
Art. 13
1. All’ articolo 22 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono inserite, in principio, le seguenti parole:
“Fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi e fatti salvi gli effetti penali degli illeciti,”
e sono soppresse le seguenti parole:
“, anche parziali,”
, nonché le parole
“la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale,”
;
b)
al comma 2, le parole
“concordati, comunque non superiori a cinque anni,”
, sono sostituite con le seguenti:
“stabiliti dal Comune in considerazione unicamente della complessità e rilevanza degli stessi”
;
c)
al comma 3, le parole
“Nel caso di immobili vincolati”
sono sostituite dalle seguenti:
“La stipula dell’accordo non è ammessa nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno. Nei restanti casi di immobili vincolati”
, e le parole
“parere favorevole”
sono sostituite dalle seguenti:
“parere favorevole vincolante”
;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La presentazione della proposta di accordo ai sensi del comma 1 non preclude al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.”.
Art. 14
1.
All’ articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“Nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata per acquisire la sola autorizzazione di cui all’ articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), il termine entro il quale l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve rendere le proprie determinazioni è di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica esclusivamente l’articolo 22, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, in luogo degli articoli 14 bis, comma 4, e 14 ter, comma 7, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno. Qualora la conferenza di servizi sia convocata per acquisire il solo atto di assenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove la stessa esprima il proprio dissenso non trovano applicazione le forme di superamento del dissenso di cui all’ articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno e lo Sportello unico adotta la determinazione conclusiva negativa della conferenza.”.
Art. 15
1.
All’ articolo 4 bis, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.
Art. 16
1. All’ articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, è soppressa la parola
“perentorio”
;
b)
al comma 8, sono soppressi la parola
“perentorio”
ed il seguente periodo:
“Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.”
;
c)
al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”
;
d)
al comma 10, sono soppresse le parole
“Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal decorso del termine perentorio di cui al comma 8”
e le parole
“del procedimento”
sono sostituite con le seguenti:
“ordinari per l’effettuazione dei controlli”
;
e)
il comma 11 è soppresso;
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11 bis. Restano fermi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dello Sportello unico per assicurare la rispondenza delle opere realizzate alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella CILA, anche attraverso la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi secondo la normativa vigente.”.
Art. 17
1.
All’ articolo 10 bis, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La presente disposizione non trova applicazione nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno e in ogni caso qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 23 del 2004.”.
2.
All’ articolo 10 bis, comma 7, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, le parole
“può fornire”
sono modificate in
“fornisce, compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio,”
e dopo le parole
“Unioni, a richiesta”
sono integrate le seguenti parole:
“solo ove debitamente motivata,”.
Art. 18
1.
All’ articolo 13, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, le parole
“di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis)”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e)”.
Art. 19
1.
All’ articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.
Art. 20
1.
All’ articolo 18, comma 8, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.
Art. 21
1.
All’ articolo 34, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) la parola
“posso”
è sostituita con la parola
“possono”.
Art. 22
Radiazione d’ufficio per soggetti particolari
1. Fatte salve le procedure previste dall’ articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo Codice della strada), al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall’ articolo 51, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 Sito esterno, l’amministrazione regionale può chiedere al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione d'ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre 10 anni o a una società cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;
b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica o, per veicoli ultratrentennali, il pagamento della tassa fissa di circolazione relativo al triennio 2015-2017;
c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dalla perdita di possesso su dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di fermo amministrativo annotato dall’agente della riscossione;
d) il veicolo risulti non coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R. C. Auto).
2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1 non precludono la radiazione d’ufficio nei confronti di un soggetto defunto, di un soggetto irreperibile da oltre 10 anni, o di una società che dalle risultanze della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) risulti cessata o estinta.
3. L’amministrazione regionale procede ai controlli tramite il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e dell’archivio costituito ai sensi dell’ articolo 51, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge n. 124 del 2019 Sito esterno e pubblica i dati personali necessari all’identificazione dei mezzi, in particolare targa ed intestazione PRA, per i quali, a chiusura dei controlli, intende attivare la procedura di radiazione d’ufficio. La pubblicazione viene effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché ne viene data notizia sul portale istituzionale Finanze del sito ufficiale della Regione.
4. Gli interessati possono proporre opposizione all’avvio del procedimento, mediante la pubblicazione di cui al comma 3, per la cancellazione d'ufficio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT degli elenchi dei veicoli oggetto di cancellazione. Entro lo stesso termine gli interessati possono, altresì, richiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con domanda alla quale devono essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, oltre alle sanzioni e agli interessi legali. Non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l’applicazione della sanzione prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Sito esterno (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno) nella misura del 30% della tassa dovuta per l’intera annualità.
5. Nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d’ufficio ai sensi del comma 1.
6. L'opposizione e la richiesta di cui al comma 4 devono essere presentate all'ufficio dell’amministrazione regionale competente, mentre per l’istanza di cui al comma 5 resta ferma la possibilità di presentazione, oltre che al suddetto ufficio regionale, anche presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, da parte di chi ne abbia motivato interesse. L’ufficio regionale, esaminata la richiesta, provvede a dare riscontro nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine per motivate ragioni istruttorie.
7. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, l’amministrazione regionale redige l’elenco dei veicoli da radiare e lo trasmette al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli.


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