LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021
Art. 11
Modifiche all’
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
1.
All’
articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
“2 bis.
Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’
articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.