LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021
Art. 13
Modifiche all’
articolo 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004
1.
All’
articolo 22 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono inserite, in principio, le seguenti parole:
“Fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi e fatti salvi gli effetti penali degli illeciti,”
e sono soppresse le seguenti parole:
“, anche parziali,”
, nonché le parole
“la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale,”
;
c)
al comma 3, le parole
“Nel caso di immobili vincolati”
sono sostituite dalle seguenti:
“La stipula dell’accordo non è ammessa nel caso di immobili soggetti al
decreto legislativo n. 42 del 2004
. Nei restanti casi di immobili vincolati”
, e le parole

“parere favorevole”
sono sostituite dalle seguenti:
“parere favorevole vincolante”
;
d)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis.
La presentazione della proposta di accordo ai sensi del comma 1 non preclude al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
.”.
