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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 13
1. All’ articolo 22 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono inserite, in principio, le seguenti parole:
“Fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi e fatti salvi gli effetti penali degli illeciti,”
e sono soppresse le seguenti parole:
“, anche parziali,”
, nonché le parole
“la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale,”
;
b)
al comma 2, le parole
“concordati, comunque non superiori a cinque anni,”
, sono sostituite con le seguenti:
“stabiliti dal Comune in considerazione unicamente della complessità e rilevanza degli stessi”
;
c)
al comma 3, le parole
“Nel caso di immobili vincolati”
sono sostituite dalle seguenti:
“La stipula dell’accordo non è ammessa nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno. Nei restanti casi di immobili vincolati”
, e le parole
“parere favorevole”
sono sostituite dalle seguenti:
“parere favorevole vincolante”
;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La presentazione della proposta di accordo ai sensi del comma 1 non preclude al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.”.

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