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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 14
1.
All’ articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“Nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata per acquisire la sola autorizzazione di cui all’ articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), il termine entro il quale l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve rendere le proprie determinazioni è di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica esclusivamente l’articolo 22, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, in luogo degli articoli 14 bis, comma 4, e 14 ter, comma 7, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno. Qualora la conferenza di servizi sia convocata per acquisire il solo atto di assenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove la stessa esprima il proprio dissenso non trovano applicazione le forme di superamento del dissenso di cui all’ articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno e lo Sportello unico adotta la determinazione conclusiva negativa della conferenza.”.

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