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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021

Art. 17
1.
All’ articolo 10 bis, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La presente disposizione non trova applicazione nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno e in ogni caso qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 23 del 2004.”.
2.
All’ articolo 10 bis, comma 7, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, le parole
“può fornire”
sono modificate in
“fornisce, compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio,”
e dopo le parole
“Unioni, a richiesta”
sono integrate le seguenti parole:
“solo ove debitamente motivata,”.

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