LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 5
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE EUROPEA 2021 – ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 150 del 20 maggio 2021
Art. 7
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004
1.
La
lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituita dalla seguente:
“a)
le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'
articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 ;”.