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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 11

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 229 del 30 luglio 2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona” ), la Regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.
Art. 2
Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché siano destinati alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, sono stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione del comma 1.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all’articolo 2 la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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