LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 12
RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 230 del 29 luglio 2021
Art. 2
Modifiche alla
legge regionale 22 novembre 2001 n. 42
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 è inserito il seguente comma:
“1 bis.
L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”