LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
CAPO I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
Modifiche all’
articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013
1.
Al
comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite come segue:
“a)
il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;
b)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;
c)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;
d)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;”.
Art. 3
Inserimento nelle Clausole valutative previste da leggi regionali dell’impatto ambientale e del suo effetto rispetto al processo di Transizione ecologica
1.
La Regione, in attuazione dello Statuto e in particolare dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell’impatto della regolamentazione (VIR)in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di Transizione ecologica inserisce, laddove pertinenti, tenuto conto dei relativi oneri amministrativi, specifiche disposizioni nelle Clausole valutative delle proprie leggi.
Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 4
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004
1.
Al
comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“di investimento”
sono soppresse.
2.
Al
comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.”.