LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 4
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004
1.
Al
comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“di investimento”
sono soppresse.
2.
Al
comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.”.