LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
CAPO III
Cura della Persona, Salute e Welfare
Art. 12
Modifica all’
articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004
1.
All’
articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5 bis.
Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell’ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri: due sono nominati dalla Regione, di cui il presidente scelto d’intesa con l’Università, uno dall’Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.”.
Art. 13
Modifica all'
articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017
1.
Dopo la
lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q ter) Registro Regionale Epilessia (RREP).”.