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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

CAPO III
Cura della Persona, Salute e Welfare
Art. 12
1. All’ articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5 bis. Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell’ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri: due sono nominati dalla Regione, di cui il presidente scelto d’intesa con l’Università, uno dall’Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.”.
Art. 13
1. Dopo la lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q ter) Registro Regionale Epilessia (RREP).”.

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