LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Capo IV
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 14
Modifica all’
articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Nel
comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente periodo:
“Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti.”.
Art. 15
Modifiche all’
articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004
1.
Nell’
articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Al personale regionale a tempo indeterminato e determinato, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro di Comparto applicabile alla generalità dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso le agenzie e gli enti regionali di cui all'
articolo 1, comma 3 bis, lettere b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.”.
Art. 16
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).