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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

Art. 4
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti;
d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui all’articolo 3, comma 1, comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della presente legge.
3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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