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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) le parole
“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“Ministero della cultura”
;
b)
alla lettera d) le parole
“con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici”
;
c)
alla lettera g) le parole
“con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“con gli istituti statali centrali e periferici”.
Art. 7
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole  
“archivi e biblioteche”
sono sostituite dalle parole  
“archivi e musei” ;
b)
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.”.
Art. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;”;
b)
alla lettera h) la parola  
“evoluzione”
è sostituita dalla seguente:  
“trasformazione”.

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