LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7
BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020
Art. 6
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 8
Modifiche all’
articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020
1.
Il
comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“2.
Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.”.
Art. 9
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche: