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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio, riconosce l’editoria del libro - indipendentemente dal formato, fisico o digitale, in cui le opere siano realizzate e distribuite - quale strumento a supporto dell’autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell’informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio. La Regione riconosce altresì l’editoria del libro quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa del territorio regionale.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel settore dell’editoria del libro con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l’innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l’internazionalizzazione della sua produzione.
Art. 2
Interventi regionali
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:
a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese con particolare attenzione per quelle piccole e medie, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l’alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento - anche nell’ottica di una maggiore sostenibilità dei processi -alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d’autore;
d) favorire la valorizzazione e l’internazionalizzazione dell’editoria regionale del libro, anche sostenendo l’organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;
e) promuovere la diffusione all’estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, nelle sue diverse componenti, dell’Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.
Art. 3
Modalità di attuazione degli interventi
1. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, in coerenza con la programmazione regionale di cui all’ articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), la Regione può concedere contributi a:
a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;
b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero.
2. La Giunta regionale, con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto dell’ articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 Sito esterno “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
4. Gli interventi di cui all’articolo 2 possono essere realizzati dalla Regione anche attraverso interventi diretti, tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 4
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti;
d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui all’articolo 3, comma 1, comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della presente legge.
3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno del 2011).
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) le parole
“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“Ministero della cultura”
;
b)
alla lettera d) le parole
“con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici”
;
c)
alla lettera g) le parole
“con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”
sono sostituite dalle seguenti:
“con gli istituti statali centrali e periferici”.
Art. 7
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole  
“archivi e biblioteche”
sono sostituite dalle parole  
“archivi e musei” ;
b)
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.”.
Art. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti;”;
b)
alla lettera h) la parola  
“evoluzione”
è sostituita dalla seguente:  
“trasformazione”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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