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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30) è sostituito dal seguente:
“1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione."
2. Il comma 3 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.”
3.
Nel comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“ed agli Enti territorialmente competenti”.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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