LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 23
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Il
comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.”
3.
Nel
comma 5 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato”.
Note del Redattore:
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10