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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Sezione I
Agricoltura
Art. 2 (1)
Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole
1. Al fine di tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza, la Regione può concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 3
Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo
1. Al fine di sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, la Regione può concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di Associazioni di Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi della normativa unionale, che perseguano l’obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, mediante trattative commerciali aggregative.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi per un periodo di trentasei mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di produttori che abbiano sede nella regione Emilia-Romagna.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalregolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l’esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 4 (2)
Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche
1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Sito esterno (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno).
2. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.
3. Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.
4. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 5
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 6
Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna”  IGP
1. Al fine di sostenere il settore della pericoltura, la Regione è autorizzata, per l’annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” a indicazione geografica protetta (IGP).
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.
Art. 7
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per i seguenti interventi:
a) recupero di edifici dismessi di proprietà pubblica e sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;
b) ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi aperti esistenti dismessi di proprietà pubblica;
c) acquisto ed installazione di impianti, attrezzature, dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 8
Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie
1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell' articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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