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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Sezione IV
Turismo
Art. 14
Sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, nonché, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli eventi culturali e delle manifestazioni storiche e della tradizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna sostiene la manifestazione “Carnevale di Cento” del 2021, concedendo al Comune di Cento un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione integra le risorse per l’erogazione dei contributi di cui all’ articolo 7 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna), finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della medesima legge Sito esterno, incrementando di euro 100.000,00 il limite di spesa complessivo previsto per i contributi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 13 settembre 2021.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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