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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Sezione V
Ambiente
Art. 15
Disposizioni sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e in attuazione degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema energetico regionale, sono da considerarsi sempre ammissibili all’installazione di impianti fotovoltaici le aree a servizio di discariche di rifiuti, regolarmente autorizzate, non in fase di gestione operativa, nonché le aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato, da considerarsi in ogni caso aree produttive.
Art. 16
Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato
1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.
2. Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10

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